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Le misure di protezione sono importanti nel sistema prevenzionistico in quanto potrebbero essere l’ultima difesa per la sicurezza e la salute del lavoratore.
La protezione collettive e individuale
Alla base della sicurezza negli ambienti di lavoro c’è la valutazione e relativo documento di valutazione dei rischi (DVR). Il livello del rischio è determinato dalla probabilità di accadimento di un evento e dalla gravità del danno che ne potrebbe derivare. Il datore di lavoro deve indicare nel documento di valutazione dei rischi le misure di prevenzione e di protezione attuate.
Le misure di protezione servono a contenere il danno. Sono la difesa ultima per la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori ed è per questo motivo che devono essere puntualmente e correttamente applicate.
Quando le misure proteggono contemporaneamente più lavoratori si parla di protezione collettiva, quando proteggono un solo lavoratore parliamo di dispositivi di protezione individuale.
La protezione collettiva
Esempi di dispositivi per la protezione collettiva dei lavoratori:
- reti di sicurezza;
- dispositivi per l’estrazione dei fumi;
- rilevatori di incendio;
- lavaocchi di emergenza;
- parapetti provvisori e fissi;
- cappe chimiche.
Per i dispositivi di protezione collettiva non esiste una direttiva di prodotto alla quale far riferimento, per la scelta e il loro utilizzo vanno considerate le specifiche norme tecniche.
La protezione individuale (DPI)
I dispositivi di protezione individuale “DPI” sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Fanno parte dei DPI ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 del D.Lgs. 81/2008)
Il testo unico sulla sicurezza prescrive che i DPI debbano essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. (art. 75 del D.Lgs. 81/2008)
A seguito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve metterli disposizione dei lavoratori. L’utilizzo dei DPI prevede la formazione e, se previsto, l’addestramento. (art. 77 del D.Lgs 81/2008). I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzarli. (art. 78 del D.Lgs 81/2008).
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
Scala della priorità
Prima di tutto adozione di misure per la protezione collettiva dei lavoratori poi, se queste risultassero insufficienti, utilizzo dei DPI. Il D.Lgs. 81/2008 include la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale tra le misure generali di tutela (art. 15) .
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