Rischio sostanze tossiche per la riproduzione e tutela dei lavoratori

Dall’11 ottobre sono in vigore le disposizioni comunitarie previste dalla Direttiva (UE) 2022/431, recepite con il D.Lgs. 135/2024, che estende l’ambito di applicazione della Direttiva 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

La norma

Il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Pittogramma GHS – Pericolo

La Direttiva (UE) 2022/431 è stata emanata perché, come indicato nelle considerazioni della stessa, “Secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori. Pertanto, anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l’altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione”.

Il D.Lgs. 135/2024, recependo le disposizioni comunitarie, ha modificato in più parti il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro), introducendo i riferimenti alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Le modifiche al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Le modifiche al D.Lgs 81/2008. Gli articoli modificati: art. 26, art. 29, art. 55, art. 222, art. 223, art. 229, art. art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 241, art. 242, art. 243, art. 244 e art. 245. E’ stato modificato il capo II del IX. Sono stati modificati gli allegati: 3B, XXXVIII, XXXIX, e XLIII.

La definizione. Come indicato all’art. 234 del D.Lgs. 81/2004, si intende per sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

In presenza del rischio derivante da sostanze tossiche per la riproduzione è esclusa la possibilità di deroga degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI). I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori non possono più effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate previste dall’art. 29, comma 6. Modifiche anche alle sanzioni per Datori di lavoro e Dirigenti previste dall’art. 55.

Gli obblighi per i datori di lavoro

  • Aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 135/2024;
  • Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio;
  • Formazione e informazione dei lavoratori. I lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

Correlati

Per approfondire