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Prorogato fino al 30 giugno 2024 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi previsto con l’Ordinanza del Ministero della salute 28 aprile 2023 .
Le disposizioni confermate
Come previsto nell’ordinanza 28 aprile 2023 il Ministero della salute resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenze post-acuzie (art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017).
Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli precedentemente indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali.
Nell’Ordinanza del 28 aprie 2023 si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis «Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie» del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera b) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, è stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
La proroga
La scadenza del 31 dicembre 2023 prevista dall’Ordinanza 28 aprile 2023 è stata progata al 30 giugno 2024 con l’Ordinanza del 27 dicembre 2023.
Fonte: Gazzetta Ufficiale italiana
Per approfondire
- Ministero della salute – Ordinanza 27 dicembre 2023 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2023)
- Ministero della salute – Ordinanza 28 aprile 2023 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (GU Serie Generale n. 100 del 29-04-2023)