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Le misure generali di tutela servono a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori e sono previste da leggi ordinarie, speciali, dalla costituzione.
Premessa
Prima ancora del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro attualmente vigente, la tutela dei lavoratori è stata prevista dal codice civile, dalla Costituzione, dai contratti collettivi e dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie.
Il codice civile impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087).
La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35) e stabilisce che l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. (articolo 41)
L’articolo 9 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Il D.Lgs. 626/1994, con l’articolo 3, recependo le direttive comunitarie in tema di sicurezza sul lavoro, ha introdotto in modo dettagliato nell’ordinamento italiano le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/1994 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008.
Le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008
L’articolo 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro), emanato anche per garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrice e dei lavoratori sul territorio nazionale, prevede un elenco di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro che il datore di lavoro è tenuto ad adottare:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro devono essere attuate in tutte le aziende, non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Il datore di lavoro è responsabile della loro attuazione.
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Per approfondire
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice civile.
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.