Lavoratori e sicurezza sul lavoro

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I lavoratori hanno il diritto e il dovere di collaborare con gli altri attori del sistema prevenzionistico aziendale per rendere l’ambiente di lavoro sicuro.

I lavoratori e la sicurezza sul lavoro (SSL)

Nel corso del tempo la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è notevolmente mutata. Con lotte e rivendicazioni, specialmente durante la “rivoluzione industriale”, si è passati da una mancanza pressoché assoluta di tutela di fine ottocento, al riconoscimento del diritto alla tutela della salute previsto nel codice civile e nella costituzione, al “corpus normativo” degli anni cinquanta (periodo della ricostruzione), fino alla vigente normativa frutto delle direttive europee (direttiva europea 89/391 CEE del giugno 1989 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/391– Direttiva quadro sulla SSL)

Le Direttive europee vengono recepite nell’ordinamento italiano nel 1994 con il D.Lgs. 6261. Il sistema che fino ad allora era essenzialmente basato sulle protezioni tecnologiche della macchine e delle attrezzature, disciplinato principalmente dalle norme emanate negli anni cinquanta, viene sostituito da un nuovo sistema prevenzionistico che pone i lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza in azienda. Per la prima volta viene introdotta la figure del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con la prerogativa di poter interagire con tutti i soggetti della sicurezza come fiduciario dei lavoratori.

Nel 2008, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 1232, viene emanato il D.Lgs. 81/2008, conosciuto anche come testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (TUSL) con l’obiettivo di armonizzare e coordinare le disposizioni che si erano sommate nel corso del tempo, rendendo a volte anche difficoltosa la loro applicazione. Nell’ambito dell’armonizzazione della normativa preesistente anche il D.Lgs. 626/94 sarà abrogato dal D.Lgs. 81/2008 con le modalità stabilite all’articolo 304.

Chi è il lavoratore nel sistema prevenzionistico

Il D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

E’ equiparato al lavoratore anche l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Il D.Lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 4683 (lavori socialmente utili), e successive modificazioni. 

Compiti e responsabilità dei lavoratori

Il sistema di sicurezza e salute sul lavoro definito dal D.Lgs. 81/2008 afferma il principio dell’autotutela. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

L’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

I lavoratori devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento. E’ un loro diritto e un loro dovere. La formazione è il principale strumento per gestire in modo corretto i rischi a cui sono esposti i lavoratori.

I lavoratori devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza. Devono anche utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Obbligo dei lavoratori è quello di segnalare immediatamente ai superiori le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione e segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I lavoratori non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, anche in caso di urgenza. Non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. E’ anche obbligo dei lavoratori sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Eventuali inadempienze sono punite, come previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 81/2008, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro.

La tessera di riconoscimento

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, sono tenuti a provvedervi per proprio conto. La mancata esposizione della tessera di riconoscimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

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Note

  1. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. ↩︎
  2. Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. ↩︎
  3. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 è stato abrogato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ↩︎