La durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) deve essere di 32 ore iniziali. In questo modo si è espressa la Commissione per gli interpelli
L’interpello
L’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione autonoma della Sardegna ha chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza se i partecipanti ai corsi di formazione per RLS poteva essere ammessa, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore iniziali stabilita dal d.lgs. n. 81/2008.
Diritto alla formazione
L’articolo 37, al comma 10, ha premesso la Commissione, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Modalità e durata della formazione
L’articolo 37, al comma 11 dispone che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)” nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dallo stesso articolo.
I comma 11 dell’art. 37 dispone, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”.
Il parere
Con l’interpello 3/2023 la Commissione per gli interpelli ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Correlati
Per approfondire
Dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Interpello n. 3/2023:
D.Lgs 81/2008, art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
D.Lgs 81/2008, art. 12 (Interpello)