L’informazione dei lavoratori

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) definisce l’informazione come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambiente di lavoro.

L’informazione nel sistema sicurezza

Il D.Lgs 81/200 prevede che i lavoratori siano adeguatamene informati.

L’informazione serve ad arricchire le nostre conoscenze e ha un ruolo importante nella gestione della sicurezza nelle aziende in quanto consente ai lavoratori di conoscere i rischi presenti sul luogo di lavoro e svolgere le proprie mansioni senza subire danni.

Insieme alla formazione l’informazione fa parte delle misure generali di tutela dei lavoratori.

Il contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e può essere erogata in diverse modalità, ad esempio: avvisi in bacheca. circolari, opuscoli, colloqui individuali, riunioni. Quando riguarda lavoratori immigrati occorre prima verificare la comprensione della lingua utilizzata.

Il contenuto dell’informazione

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori ricevano un’adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Ogni lavoratore deve essere adeguatamente informato:

  • sui rischi specifici sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L’informazione deve essere fornita anche ai lavoratori a domicilio e a quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (per esempio i portieri).

Chi deve svolgere l’attività informativa

Con l’articolo 18 il testo unico sulla sicurezza pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di “adempiere agli obblighi di informazione”.

L’articolo 33 indica tra i compiti del Servizio di Prevenzione e protezione anche quello di fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’articolo 36.

Dunque, non rientrando l’attività formativa tra gli obblighi non delegabili, il datore di lavoro può quindi decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Correlati

Per approfondire:

  • Dal sito del Ministero del lavoro; Interpello 2/2017 (pdf )– risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).