DPI: cosa sono e a cosa servono

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I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature che servono a proteggere i da rischi che non possono essere evitati in alcun altro modo.

I DPI nel sistema prevenzionistico aziendale

Il D.lgs 81/2008 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro) definisce “DPI “, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 74)

L’impiego dei DPI è obbligatorio quando i rischi presenti sui luoghi di lavoro non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Conformità dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme previste dal regolamento (UE) n. UE 2016/425 . Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore ed essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

I DPI devono avere il marchio CE impresso in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE deve essere presente sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.

Per i DPI della categoria III, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene per attestare la conformità del processo di produzione del dispositivo.

Categorie di rischio

Il Regolamento UE 2016/425 definisce tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

La Categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II: comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

La Categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, sulla base dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori, individua i requisiti (art. 76) e le modalità d’uso dei DPI (art. 79) e li fornisce ai lavoratori. (art. 77)

Il datore di lavoro, inoltre, deve provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; deve anche fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori e deve informarli preliminarmente dei rischi dai quali il DPI li protegge.

Ai lavoratori deve essere garantita una formazione adeguata e, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato. (art. 78)

Devono provvedere alla cura di DPI messi a loro disposizione e seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna.

Non devono apportare ai DPI modifiche di propria iniziativa.

I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Il ruolo del preposto

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prevede obblighi precisi del preposto riguardo l’utilizzo dei DPI. (art. 19)

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Il preposto, oltre a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, deve anche segnalare le deficienze dei dispositivi di protezione individuale.

Cosa non è DPI

Non sono DPI

  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Correlati

Per approfondire

  • Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)