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Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 70 del D.Lgs. 81/2008.
I rischi dovuti agli elementi mobili delle attrezzature
Gli elementi mobili delle attrezzature che possono presentare rischi di contatto devono essere protetti. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori prima del recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (Direttiva macchine), devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Il punto 6 dell’Allegato V prevede che le protezioni degli elementi mobili devono impedire o arrestare i movimenti pericolosi prima di poter accedere alle zone pericolose.
Qando è tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, le protezioni ammovibili devono essere provviste di un dispositivo di blocco che impedisca di aprire o rimuovere il riparo quando l’attrezzatura di lavoro è in moto, o ne provochi l’arresto all’atto della rimozione. Il dispositivo di blocco deve provocare il blocco dell’attrezzatura e non deve consentirne l’avviamento se il riparo non è nella posizione chiusa.
Giurisprudenza recente
Con la sentenza del 03 maggio 2024, n. 17554, la Cassazione Penale, Sez. 4, ha rigettato il ricorso del Responsabile della sicurezza di uno stabilimento condannato per lesioni personali colpose, prima dal Tribunale di Chieti, sentenza poi confermata dalla Corte di appello dell’Aquila, per aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in questione un lavoratore era rimasto ferito a un braccio per un contato accidentale con gli organi lavoratori di una attrezzatura (macchinario ribaltatore) in funzione nonostante gli sportelli posti a protezione degli organi in movimento fossero aperti. Il lavoratore era inciampato mentre effettuava lavori di pulizia nelle adiacenze dell’attrezzatura ed era caduto, finendo con il braccio tra gli sportelli aperti proprio mentre il ribaltatore si abbassava.
La Corte ha ritenuto che il Responsabile della sicurezza aveva messo a disposizione dei lavoratori un macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 70 del D.Lgs. 81/2008 in quanto le cautele adottate non garantivano che l’attrezzatura non potesse essere messa in funzione con le protezioni aperte.
La Corte ha anche puntualizzato che “l’evento verificatosi – un contatto accidentale con organi in movimento resi accessibili dall’apertura di sportelli di protezione – è esattamente quello che le norme di prevenzione violate mirano ad evitare”.
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Per approfondire
- Normattiva: Art articolo 70 del D.Lgs. 81/2008.
- Dal sito Olympus: Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2024, n. 17554 – Ribaltatore non conforme ai requisiti generali di sicurezza in quanto privo di protezioni idonee. Condanna del responsabile della sicurezza dello stabilimento
- EurLex: Sicurezza delle macchine