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Dopo un’assenza superiore a 60 giorni i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti alla visita medica per verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione. In tal senso si è espresso la Commissione interpelli del Ministero del lavoro.
L’interpello
L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha chiesto di conoscere il parere della Commissione interpelli se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia.
La Commissione ricorda preliminarmente cosa si inende per sorveglianza sanitaria secondo il Testo unico dulla sicurezza e l’obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
Precisa anche che il datore di lavoro ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
L’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, puntualizza la Commissione, al comma 1 prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e al comma 2, e-ter, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
La Commissione cita anche la sentenza della Cassazione, Sez. Lav., del 27 marzo 2020, n. 7566 in
ordine alla visita medica dell’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs 81/200, ha chiarito che: «La
norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come
alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere
“precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in
azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime
mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario
compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza
pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»
Il parere della Commissione
In risposta al quesito posto dall’Università degli studi di Milano la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Per approfondire
- Ministero del lavoro: Interpello 1/2024 – Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)
- Normattiva: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.