Il documento di valutazione dei rischi (DVR), previsto dall’articolo 17 del Decrteo Legislativo n. 81 del 2008, è un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi. Il documento fa parte delle misure generali di tutela e può essere tenuto su supporto cartaceo o informatico.
Il contenuto del DVR
Il documento di valutazione dei rischi (DVR), come indicato dall’art. 28, deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti sul luoghi di lavoro, i criteri adottati per la valutazione stessa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione.
Deve anche contenere le procedure necessarie per attuare le misure da realizzare; l’organigramma della sicurezza; l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Nel DVR devono essere indicato anche il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
La tempistica del DVR
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Il DVR deve essere rielaborato entro trenta giorni da ogni eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi.
La data certa del DVR
Il DVR deve avere la “data certa”. Se su supporto informatico tramite procedure applicabili a tali supporti. Se su supporto cartaceo il Documento di valutazione dei rischi deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, ove nominato.
Luogo di conservazione e consultazione del DVR
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi. Deve essere a disposizione delle autorità di controllo e può essere consulato dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Per Approfondire
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.